C’è chi ritiene che la democrazia in Italia sia un bene politico non solo consolidato ma anche definitivamente acquisito e dunque non necessiterebbe di particolari forme di protezione per avere acquisito, ormai, tutti gli anticorpi idonei a respingere ogni pericolo.
I nostri Padri Costituenti, invece, applicarono i principi di “prevenzione e di “precauzione” ed inclusero nella Costituzione la XII disposizione transitoria e finale secondo cui ” E’ vietata la riorganizzazione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista”.
A distanza di settanta anni ci si interroga sulla attualità di quella norma e sulla sua natura.
Ci si chiede cioè, se abbia valore “precettivo” e dunque immediatamente esigibile ed applicabile, o se abbia meramente natura “previsionale”.
Durante la seduta per la discussione generale del 4/3/47 Calamandrei si chiese perché questa disposizione “sia stata inserita fra le norme transitorie. Può essere transitorio il termine fascismo ma questa disposizione non deve limitarsi a proibire un nome ma quali sono i caratteri che un partito deve avere per non cadere sotto quella denominazione. Bisogna accertarsi su quali sono le idee di quel partito sulla organizzazione militare o paramilitare, oppure il programma di violenze contrario ai diritti di libertà; sarà il totalitarismo e la negazione dei diritti delle minoranze”. Calamandrei dettò il decalogo in attuazione del quale un partito poteva definirsi antifascista ovvero non riferibile ad esso.
Interrogarsi su questi temi, anche a distanza di settanta anni non è per nulla antistorico, né può ritenersi la società definitivamente debellata da questa malattia.
Cova sempre sotto le ceneri, e, infatti, ancora oggi c’è chi invoca i “pieni poteri” ritenendo la democrazia un curioso intralcio, o chi vorrebbe un ritorno “ai manganelli” ritenuti molto più convincenti.
Invece il trascorrere del tempo è servito proprio a verificarne la sua attuazione. I testi segnalano un parere del C.d.S (n.173/94) secondo cui “non è concepibile che un raggruppamento politico partecipi alla competizione elettorale sotto un contrassegno che si richiama esplicitamente al partito fascista bandito irrevocabilmente dalla Costituzione, con norma tanto più grave e severa, in quanto eccezionalmente derogativa al principio supremo della pluralità, libertà e parità delle tendenze politiche.”
Come è del tutto agevole dedurre, è evidente che la XII disposizione risulta direttamente attuativa e precettiva per la norma in essa contenuta.
La Corte Costituzionale (sent. 323/88), infatti, ha definitivamente sancito il principio di diritto secondo il quale quella norma deve “definirsi finale e non transitoria” applicabile dunque sempre e non solo in tempi ancora evocabili e vicini al periodo fascista.
Secondo Cass. Pen. 37577/14 “l’esigenza di tutela delle istituzioni democratiche non risulta erosa dal decorso del tempo” e la XII disposizione ha il fine ultimo di vietare la ricostituzione di un partito che “aveva dato storicamente prova di non rispettare quei principi fondamentali di democrazia, di sovranità del popolo <<non di pieni poteri>> (ndr), dei riconoscimenti dei diritti inviolabili dell’uomo”.
L’oblio del passato, improvvidamente a volte invocato, fu anche trattato durante la discussione in Costituente.
La stessa formulazione del testo della norma fu oggetto di grande approfondimento politico, storico e giuridico.
Dapprima, su proposta di Togliatti, si volle vietare la riorganizzazione “di un partito fascista” precisando di volersi riferire ad “un fatto e non ad un concetto”. La Pira si dichiarò fortemente contrario perché “vi è chi crede perfino di rinvenire le sembianze del fascismo proprio nel partito comunista”. Anche Dossetti espresse le sue riserve perché quando si sarà verificato il ricambio generazionale della classe politica, questa si sarebbe trovata “di fronte ad un partito comunista non più governato dall’onorevole Togliatti che oggi può richiamarsi ai suoi 25 anni di antifascismo, e potrebbe ritenere che esso nel suo indirizzo riproducesse il partito fascista.”(sed. 14/11/46). Togliatti valutò le riserve espresse e propose una modifica della sua originaria proposta nel senso di vietare la riorganizzazione “del partito fascista” invece di “un partito fascista”. Dossetti si dichiarò tranquillizzato dalla proposta di modifica perché “viene ad assumere un significato storico”.
In questi termini la proposta venne approvata all’unanimità. Tuttavia fu ancora modificata sino alla formula attuale del divieto della riorganizzazione “del disciolto partito fascista”.
Questo è il motivo per il quale bisogna allertarsi e vigilare tutte le volte che nel dibattito politico e nel confronto tra le forze politiche fanno capolino aspetti che si richiamano “al disciolto partito fascista”.
1 novembre 2019
Carmelo Molfetta
Seguici su Facebook
Commenta